La convocazione degli insegnanti tramite computer avviene prima di ogni altra procedura, perché questo consente di risparmiare tempo e risorse economiche rispetto ad altri metodi.
C'è un caso di deroga, cioè per le supplenze che possono durare fino a dieci giorni nelle scuole della primaria e dell'infanzia. In questo caso, la scuola può interpellare i supplenti nel range orario di reperibilità dalle 7.30 alle 9.
Per questo tipo di supplenza, le scuole possono utilizzare anche una delle seguenti procedure:
prima consultano la graduatoria, poi chiamano al telefono cellulare/fisso l'aspirante docente dalle 7.30 alle 9;
se il docente non risponde, la segreteria continua a scorrere la graduatoria, perché di fatto se non si riesce a reperire il docente, ciò equivale alla rinuncia esplicita.
L'istituto scolastico deve specificare il termine entro il quale deve esserci la convocazione o il riscontro. Di solito è rispettato il termine delle 24 ore.
In questo caso, bisogna comunicare almeno ventiquattro ore prima la proposta di assunzione rispetto al termine utile per la risposta; inoltre, c'è un altro termine di almeno 24 ore per la presa di servizio.
I termini sopracitati sono vincolanti. Se la convocazione non rispetta questi termini, può essere ritenuta nulla o contestata.
La convocazione informatica implica l'invio di una email con tutte le informazioni inerenti la supplenza offerta.
Questa email viene inviata tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) o eventualmente posta elettronica ordinaria (PEO).
Il messaggio contiene:
i dati fondamentali riguardanti la supplenza come la data di inizio, la data di fine, l'orario complessivo settimanale;
il termine del giorno e l'ora in cui deve avvenire la convocazione;
le indicazioni per poter contattare la scuola.
Se si convocano più supplenti, il messaggio deve contenere anche:
l'ordine della graduatoria con i nomi degli altri insegnanti;
la data in cui sarà assegnata la supplenza.
Per essere convocato, un supplente deve avere le seguenti caratteristiche:
deve essere privo di lavoro, e in questo caso deve sempre essere interpellato;
se il supplente lavora già con orario intero (18, 24 o 25 ore settimanali) per un periodo inferiore a quello del termine delle lezioni, deve essere interpellato se l'offerta della scuola, fatta comunque prima del 30 aprile, è inerente a un periodo che va fino al 30 giugno, fino al 31 agosto oppure fino al termine delle lezioni.
Non si può quindi convocare un docente che fa una supplenza breve, proponendogli un'altra supplenza breve anche se più lunga.
Il docente con rapporto di lavoro ad orario non intero (inferiore alle 18/24/25 ore settimanali) di durata fino al termine delle lezioni, al 30/6 o al 31/8 deve essere interpellato solo ai fini delle possibilità di completamento di orario sempre che ne ricorrano le condizioni di cumulabilità e i limiti previsti (art. 4 del DM 131/07).
Il docente con rapporto di lavoro ad orario non intero (inferiore alle 18/24/25 ore settimanali) per periodo inferiore a quello del termine delle lezioni deve essere interpellato:
• sia se l’offerta della scuola riguardi l’ipotesi di una supplenza per un periodo che va fino al termine delle lezioni, al 30/6 o al 31/8;
• sia ai fini delle possibilità di completamento di orario sempre che ne ricorrano le condizioni di cumulabilità e i limiti previsti ai sensi dell’art. 4 del DM 131/07.