Molti docenti hanno ancora diversi dubbi riguardo alla questione del monte ore e della formazione obbligatoria.
In base alla normativa vigente, non c’è alcun obbligo di ore di formazione da svolgere, se non quelle deliberate dal Collegio docenti.
A fornire l'ultimo chiarimento è stato proprio il Miur, con la nota n. 25134 del 01/06/2017, in cui si sottolinea ancora una volta che non c’è alcun obbligo di ore da svolgere, come già chiarito in una precedente nota.
Le attività formative dei docenti, scrive l’Amministrazione, sono inserite nel Piano formativo d’istituto che è parte integrante del PTOF (Piano Triennale dell'Offerta Formativa), elaborato dal Collegio Docenti sulla base degli indirizzi del dirigente scolastico.
L’obbligatorietà, ribadisce il Miur, non si traduce in un numero di ore da svolgere ogni anno, ma nel rispetto del contenuto del Piano.
Sono, pertanto, le scuole a modulare e quantificare l’impegno orario in relazione alla tipologia delle attività previste.
Il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) non ha introdotto alcuna novità in merito alle ore da svolgere e all’obbligatorietà della formazione, per cui le ore che i docenti dedicano alla formazione rientrano nelle ore funzionali all’insegnamento (attività collegiali, di programmazione, verifica e informazione alla famiglia).
Il Collegio docenti deve promuovere iniziative di aggiornamento e definire il Piano di formazione, deliberando contenuti, modalità, procedure di svolgimento e criteri di partecipazione alla formazione; pertanto spetta allo stesso definire le Unità Formative, così come declinate nella nota Miur del 15 settembre 2016.
Riguardo ai permessi, il docente continua ad essere titolare del diritto alla fruizione di massimo 5 giorni di permesso per la formazione con esonero dal servizio.
La fruizione dei permessi va contrattata dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) dell’istituzione scolastica.