Docenti e ATA di ruolo dopo 36 mesi: presentato il disegno di legge di Pittoni (Lega)

   
Docenti e ATA di ruolo dopo 36 mesi: presentato il disegno di legge di Pittoni (Lega)

E' stato depositato il Disegno di Legge di cui è primo firmatario il Senatore Pittoni (Lega), che andrebbe a risolvere la problematica del personale docente e ATA con 36 mesi di servizio su posti vacanti e disponibili.

Saranno interessati alla norma i docenti e il personale ATA che abbiano svolto 36 mesi di servizio, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, per la copertura di posti vacanti e disponibili.

Ad essi spetta “l’assunzione a tempo indeterminato, in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999".

Il decreto prevede le seguenti modalità:

1) precedenza per il ruolo nelle graduatorie in cui si risulta inseriti.

Qualora non sia disponibile il posto per il ruolo, si ha diritto:

a) alla precedenza per le supplenze al 30 giugno;

b) alla precedenza nel conferimento delle supplenze temporanee, nella provincia di appartenenza, senza limitazioni di scuole;

c) alla nomina in ruolo, dall’anno scolastico successivo, nella provincia o regione diverse da quelle di appartenenza, a condizione che in queste ultime risultino esaurite tutte le graduatorie finalizzate al reclutamento a tempo indeterminato e che non ne sia previsto l’aggiornamento per l’anno successivo.

Il computo dei 36 mesi di servizio decorre dal 1° settembre 2016.

Il servizio valido deve essere stato svolto in scuole statali, sono escluse le scuole paritarie.

La direttiva europea recita: “qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato (ai sensi dell’articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368)".

Inoltre nei confronti di questo personale si verrebbe a creare un paradosso: invece di vedere trasformato il proprio rapporto di lavoro da tempo determinato in indeterminato, come previsto dalla direttiva europea, non potrebbero scegliere neanche la supplenza migliore disponibile al loro turno in graduatoria. E dunque, in contrasto al principio della “valorizzazione del merito” per l’accesso al lavoro nella Pubblica Amministrazione. E se l’unico posto posto offerto fosse proprio un posto vacante e disponibile, si arriverebbe anche a negare il diritto al lavoro.

La tutela vale solo per docenti e ATA che abbiano svolto servizio su posti vacanti e disponibili, e non su coloro che abbiano svolto supplenze su posti solo disponibili (organico di fatto, con termine 30 giugno) o supplenze temporanee, in quanto diversa è la causale di queste supplenze.

L'iter del disegno di legge è lungo e complesso. Il Disegno di Legge deve ancora essere assegnato alla Commissione specifica, discusso e approvato. Non è escluso che possa essere soggetto a modifiche.

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