Firma fino al 30 giugno: nessun obbligo per gli insegnanti

   
Firma fino al 30 giugno: nessun obbligo per gli insegnanti

Molti insegnanti e aspiranti docenti in questo periodo si chiedono se sono legittime alcune circolari emanante da diversi dirigenti scolastici che impongono per i docenti l’obbligo di firma a scuola fino al 30 giugno.

Cosa dice la normativa sull'orario di servizio

Si tratta di ordini di servizio illegittimi; se poi tale obbligo di firma dei docenti fino al 30 giugno, non è ufficializzato con circolare scritta non deve essere eseguito.

Se invece ci fosse un atto esplicito per cui il dirigente scolastico richiede la presenza obbligatoria dei docenti a scuola fino al 30 giugno con obbligo di firma e/o di prestazione dell’orario del servizio, allora è il caso di sollecitare l’intervento unitario dei sindacati territoriali per comportamento antisindacale.

Gli obblighi di servizio

Gli obblighi di servizio degli insegnanti sono infatti regolati dagli artt. 28 e 29 del CCNL 2006-2009, che per effetto del comma 10 art.1 del CCNL 2016-2018 restano pienamente vigenti. L’art.28 del CCNL è stato ampliato nell’ultimo contratto scuola 2016-2018 inserendo anche i docenti impegnati nel servizio in posti di potenziamento o in posti misti tra cattedra e potenziamento.

Anche per queste ultime tipologie di posti, i docenti hanno gli stessi diritti di orario del servizio esplicati nell’art.28 del CCNL 2006/2009. È bene ricordare che nel comma 4 del succitato art.28 è scritto chiaramente: “Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze”.

È utile sapere anche che le tradizionali ore di servizio dei docenti cessano con il termine delle lezioni. Infatti nel comma 5 dell’art.28 è scritto: “In coerenza con il calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l’attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali”.

Le 25, 22 o 18 ore settimanali di attività d’insegnamento sono riferite esclusivamente a quanto è decretato dal calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale. Quanto la scuola finisce cessa anche l’efficacia del comma 5, quindi è illegittimo che un dirigente scolastico chieda il rispetto dell’obbligo di servizio ai sensi del comma 5 dell’art.28 anche dopo il termine delle lezioni.

Altra cosa sarebbe stata se sul piano delle attività, deliberato ad inizio anno dal Collegio docenti, fosse stato previsto l’espletamento di un corso di formazione o delle attività collegiali rientranti nell’art. 29 del CCNL scuola. In buona sostanza con le norme attuali nessun dirigente scolastico può obbligare gli insegnanti al rispetto del proprio orario di servizio dal termine delle lezioni fino al 30 giugno o fino all’entrata in ferie del docente; sarebbe un comportamento antisindacale che non mancherebbe di avere le sue giuste conseguenze.

Disponibilità e reperibilità per i docenti delle superiori fino al 30 giugno

Cosa diversa è invece la disponibilità e la reperibilità dei docenti fino al 30 giugno. Infatti per quello che riguarda la scuola secondaria, bisogna ricordare che ci sono in atto gli esami di Stato.

Per esempio nell’Ordinanza Ministeriale n.350 del 2 maggio 2018 per gli esami di Stato del II ciclo, all’art.11 comma 4 è scritto: “Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno 2018, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte”. Stessa regola vale per gli esami di Stato della scuola secondaria di I grado.

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